Ill.mo Sig. Sindaco………………………
ACQUALATINA S.P.A.: DENUNZIA AL TRIBUNALE ex art. 2409 c.c.
– Diritto di controllo del socio di una Società per Azioni e condizioni per disporre l’ispezione dell’amministrazione –
PREMESSO CHE:
a) L’accesso all’acqua potabile è un diritto umano, come tale sancito dalla risoluzione dell’ONU del 28.7.2008 e il servizio di erogazione idrica costituisce servizio pubblico essenziale;
b) L’Autorità dell’A.T.O. 4 “Lazio Meridionale Latina” è stata fondata il 4 luglio 1997 con la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 56, con cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di Cooperazione (L. 142/90) e la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel territorio ai fini della gestione unica ed integrata dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua per usi civili, nonché del collettamento e depurazione dell’ acqua di rifiuto nell’ATO 4;
c) l’A.T.O. 4 è, quindi, l’unico soggetto gestore dell’insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
d) fanno parte dell’A.T.O. 4 tutti i Comuni della Provincia di Latina escluso Campodimele, i comuni di Anzio e Nettuno della Provincia di Roma, i comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Villa Santo Stefano della provincia di Frosinone, per una popolazione complessiva di 670.000 abitanti che giungono a circa 1.100.000 nel periodo estivo;
e) la Conferenza dell’A.T.O. 4 ha scelto come forma di gestione la costituzione di una S.p.A. a prevalente capitale pubblico con un socio privato di minoranza selezionato con gara europea;
f) detta società mista denominata “Acqualatina S.p.A.” con sede a Latina, Centro Commerciale Latina Fiori, Viale P.L. Nervi, snc Torre 10 “Mimose” è affidataria del Servizio idrico integrato dell’A.T.O. 4 a far data dal 2.8.2002 e per una durata di trent’anni;
g) la compagine sociale è così composta: 51% ai Comuni dell’ATO4 e 49% alla società a r.l. IDROLATINA con sede a Milano Via Lampedusa 13 il cui socio di maggioranza è la multinazionale francese VEOLIA WATERS;
h) l’organismo deputato a vigilare sulla gestione del servizio idrico integrato; controllare gli standard del servizio all’utenza; controllare i costi di esercizio; pianificare e controllare gli interventi relativi al Servizio idrico integrato è la Segreteria Tecnica Operativa dell’A.T.O. 4;
i) l’Ente che si occupa di coordinare e presiedere la conferenza dei Sindaci e dei presidenti dell’ATO; trasmettere, attraverso la S.T.O., gli atti fondamentali ed i verbali della conferenza dei Sindaci e dei Presidenti agli enti locali convenzionati; stipulare la convenzione per la gestione del SII con il gestore unico ATO 4 Latina; adottare tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, nonché gli atti e i provvedimenti conseguenti è la Provincia di Latina;
j) il piano degli investimenti della società Acqualatina p.a. è stato finanziato tramite un prestito, in project financing, del valore di 114.500.000,00 di euro, ottenuto dalla DEPFA BANK;
k) in data 23.5.2007 veniva sottoscritto il relativo contratto e nel corso del successivo 2008 venivano conferite in pegno le azioni del socio privato Idrolatina e dei comuni di Sperlonga, Sonnino, Cisterna, Lenola, Minturno, Terracina, Fondi, Santi Cosma e Damiano, Sabaudia e Latina;
l) dalla lettura dei bilanci, le somme utilizzate dalla società Acqualatina p.a. ammonterebbero a 96.203.000 euro, di cui: 10.200.000,00 euro restituiti al socio Idrolatina che aveva finanziato l’avvio degli investimenti; 27.5000.000,00 euro restituiti alla Depfa Bank per anticipazioni della somme finalizzate al mutuo; 56.269.000,00 euro utilizzati dal 2007 al 2009 a cui non sembrerebbero corrispondere a investimenti di pari importo; residuano, quindi, circa 15.500.000,00 euro che non sembrerebbero essere stati utilizzati per lo scopo cui erano destinati;
m) per ammissione pubblica dei vertici della stessa e nei Rapporti informativi della Società per l’anno 2014 e del primo semestre 2015 viene dichiarata una dispersione del 70% dell’acqua dalle tubature definite “fatiscenti”; inoltre Acqualatina imputa a non ben chiare “dispersioni amministrative” addirittura 1/5 del totale per le quali non risulta essere stata messa in campo dalla società alcuna attività di contrasto o sanzionatoria o recuperatoria;
n) dal mese di luglio 2016 in pressoché tutti i Comuni dell’A.T.O. 4 si sono verificate interruzioni della pubblica fornitura di acqua che, dal maggio 2017, sono diventate ormai permanenti;
o) la società Acqualatina p.a. gestisce direttamente le operazioni di apertura e chiusura dell’erogazione dell’acqua, la maggior parte delle volte non precedute da alcun avviso, ovvero precedute da avvisi non corretti quanto agli orari di interruzione ovvero come nella giornata del 29 agosto, preavvertite da un sms 2/3 minuti prima della manovra di interruzione;
p) la società nei vari comunicati stampa inoltrati e nelle risposte alle segnalazioni degli utenti si trincera adducendo come unica causa la siccità, ufficializzata anche dalla recente dichiarazione dello stato di calamità da parte della Regione Lazio;
q) oltre a ciò è stato segnalato che il servizio di emergenza e di pronto intervento istituiti da Acqualatina S.p.A. non sono di alcuna utilità, risultando i reclami evasi con mere formule di stile, ricevendo gli utenti dagli operatori, risposte inadeguate e non avendo mai verificato – se non in casi sporadici – i guasti lamentati ovvero avendo effettuato provvisorie riparazioni tanto da dover tornare su medesimi interventi, più volte di seguito, in pochi giorni; tra l’altro, le squadre tecniche dichiarate da Acqualatina s.p.a. dovrebbero essere in numero di 13+1 ma tale dato resta una affermazione apodittica e indimostrata;
r) recentemente, è stata poi diffusa una nota di riscontro di Acqualatina ad una richiesta di accesso agli atti formulata da un pool di avvocati che stanno avviando una Class Action contro il gestore, nella quale si afferma che i documenti richiesti (segnatamente, copia dei verbali del Collegio sindacale degli ultimi 5 anni e una copia delle relazioni relative al contenzioso attivo e passivo), non sarebbero di pubblico interesse e impegnerebbero per troppo tempo gli uffici distogliendoli da altro lavoro; s) le reazioni della popolazione sono ormai sempre più frequenti anche con mobilitazioni di massa in piazza e per le vie delle città, atteso che la carenza ormai permanente di acqua sta creando notevoli disagi e conseguenti danni anche economici che vanno dall’acquisto accresciuto di confezioni di acqua in bottiglia, di autoclavi, a riparazioni di elettrodomestici, all’aumento delle bollette spropositato a causa dell’immissione di aria nei contatori che segnala consumi fittizi, partite pregresse non meglio specificate, alla cattiva qualità dell’acqua erogata dopo l’interruzione, al danno più propriamente esistenziale dato dal condizionamento e del forzoso mutamento delle abitudini di vita dapprima basato sul conformare le stesse ai pochi momenti di presenza dell’acqua e da ultimo invece, attesa l’assenza quasi totale in interi quartieri dei comuni, allo stress psico-fisico legato a pratiche igieniche inadeguate, alla impossibilità di cura e igiene personale e delle proprie abitazioni, all’accudimento di bambini, anziani, malati e soggetti portatori di handicap;
TENUTO CONTO che:
1) il nostro territorio vanta la presenza di falde acquifere ancora imponenti, di talché non è la scarsità di acqua il vero nodo cruciale del peggioramento drastico della vita di circa 650.000 persone ma la gestione assolutamente inefficiente di Acqualatina s.p.a.;
2) la conclamata dispersione del 70% a causa delle tubature fatiscenti implica che almeno il nostro territorio non avrebbe minimamente risentito della siccità se Acqualatina S.p.A., nel corso dei 15 anni di gestione, avesse operato con diligenza e senso di responsabilità, mantenendo fede agli impegni assunti e provvedendo anche esclusivamente ad una manutenzione ordinaria;
3) il deficit degli investimenti operati da Acqualatina s.p.a. per realizzare il programma degli interventi previsti, oltre a configurare un grave inadempimento al quale dovrà conseguire la risoluzione del contratto, è, quindi, l’unica causa dell’attuale fase critica che la popolazione sta subendo;
CONSIDERATO che:
– nelle Società per Azioni gli azionisti hanno un diritto di controllo più contenuto rispetto a quello previsto per le Società a responsabilità limitata (per le quali, in base all’art. 2476 c.c., comma 2, tutti i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione);
– per le Società per Azioni, l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
– un risultato analogo a quello previsto per le Società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2409 del c.c. (Denunzia al Tribunale), in base al quale:
“1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
2. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
3. Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
4. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
5. L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.
6. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
7. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.”
– Si evidenzia che la distribuzione del capitale sociale tra tutti i soci (privati e pubblici) di Acqualatina S.p.A. è la seguente:
N. Socio N. azioni Valore %
1 IDROLATINA S.R.L. 11.594.151 11.594.151,00 49,00%
2 COMUNE DI LATINA 2.568.046 2.568.046,00 10,85%
3 COMUNE DI APRILIA 1.304.319 1.304.319,00 5,51%
4 COMUNE DI ANZIO 972.789 972.789,00 4,11%
5 COMUNE DI NETTUNO 919.770 919.770,00 3,89%
6 COMUNE DI TERRACINA 867.783 867.783,00 3,67%
7 COMUNE DI FONDI 746.394 746.394,00 3,15%
8 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 730.183 730.183,00 3,09%
9 COMUNE DI GAETA 502.670 502.670,00 2,12%
10 COMUNE DI SEZZE 501.294 501.294,00 2,12%
11 COMUNE DI MINTURNO 414.262 414.262,00 1,75%
12 COMUNE DI PRIVERNO 306.117 306.117,00 1,29%
13 COMUNE DI ITRI 203.777 203.777,00 0,86%
14 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 195.564 195.564,00 0,83%
15 COMUNE DI FORMIA 172.260 172.260,00 0,73%
16 COMUNE DI SERMONETA 154.757 154.757,00 0,65%
17 COMUNE DI SONNINO 153.295 153.295,00 0,65%
18 COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO 147.662 147.662,00 0,62%
19 COMUNE DI SAN BIAGIO 138.546 138.546,00 0,59%
20 COMUNE DI CASTELFORTE 103.028 103.028,00 0,44%
21 COMUNE DI ROCCAGORGA 98.169 98.169,00 0,41%
22 COMUNE DI AMASENO 94.944 94.944,00 0,40%
23 COMUNE DI LENOLA 93.525 93.525,00 0,40%
24 COMUNE DI NORMA 86.860 86.860,00 0,37%
25 COMUNE DI SABAUDIA 77.328 77.328,00 0,33%
26 COMUNE DI SPERLONGA 76.454 76.454,00 0,32%
27 COMUNE DI VALLECORSA 70.821 70.821,00 0,30%
28 COMUNE DI MAENZA 68.284 68.284,00 0,29%
29 COMUNE DI SPIGNO SATURNIA 60.630 60.630,00 0,26%
30 COMUNE DI GIULIANO DI ROMA 51.987 51.987,00 0,22%
31 COMUNE DI CORI 49.554 49.554,00 0,21%
32 COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO 39.904 39.904,00 0,17%
33 COMUNE DI PROSSEDI 29.455 29.455,00 0,12%
34 COMUNE DI ROCCASSECCA DEI VOLSCI 26.531 26.531,00 0,11%
35 COMUNE DI ROCCA MASSIMA 25.542 25.542,00 0,11%
36 COMUNE DI VENTOTENE 14.878 14.878,00 0,06%
Totali 23.661.533 23.661.533,00 100,00%
si invita
lo stesso ad attivarsi al fine di raggiungere la maggioranza minima prevista del decimo del capitale sociale per richiedere, senza indugio, nel pieno esercizio del diritto di controllo spettante ai soci, al competente Tribunale, una “ispezione dell’amministrazione”, ritenendo che vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società.
L’ispezione dovrà vertere segnatamente su:
– l’effettivo utilizzo del mutuo contratto;
– lo stato dell’arte dei piani industriali, continuamente disattesi e riproposti;
– il recupero delle dispersioni amministrative;
– il contenzioso esistente.
Con osservanza.
Formia, 16 ottobre 2017
Il Circolo PD di Formia
Piancastelli-Diana
Il Coordinatore
Dr. Francesco Carta

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