L’ultima fatica di Razzi: il disegno di legge contro prostituzione (e traffico) instaura una nuova figura professionale l’OAS

razzi (2)

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore RAZZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2014
Disciplina dell’esercizio professionale della prostituzione
Onorevoli Senatori. — Dopo oltre cinquanta anni dall’entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta «Legge Merlin») è arrivato il momento di introdurre anche nell’ordinamento italiano, come nella gran parte dei principali Paesi dell’Unione europea, una norma che elimini lo sfruttamento della prostituzione e la riduzione in schiavitù di donne, uomini e minori da parte di organizzazioni criminali italiane e soprattutto straniere e tuteli la salute pubblica di tutti i cittadini italiani. Infatti, non essendoci controlli sanitari obbligatori, coloro che svolgono l’attività di prostituzione possono essere portatrici o portatori di malattie sessualmente trasmissibili sia ai clienti sia, di conseguenza, ad altri partner sessuali occasionali o stabili, come coniugi o fidanzati, quasi sempre inconsapevoli del fatto che i propri partner frequentino tali soggetti, magari pretendendo prestazioni sessuali senza l’uso del profilattico, disposti per questo anche a pagare di più.
Il presente disegno di legge intende disciplinare l’esercizio professionale della prostituzione tramite l’introduzione dell’attività di «operatore di assistenza sessuale» (OAS) regolamentando i luoghi di esercizio della prostituzione, con l’intento di eliminare l’adescamento in strada, ovvero in luogo pubblico, dei clienti, evitando ai cittadini di dover assistere e far assistere a propri familiari minorenni sgradevoli visioni notturne e diurne di prostitute vestite in maniera minima e volgare per adescare più facilmente la clientela che, se in automobile, crea anche pericolo al regolare scorrimento del traffico.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l’attività remunerata di operatore di assistenza sessuale (OAS).
2. L’attività di OAS può essere esercitata da soggetti maggiorenni con soggetti maggiorenni consenzienti all’interno di una privata dimora, in assenza di persone minori conviventi, in appositi studi professionali o in locali pubblici destinati a tale scopo esclusivo. I luoghi di esercizio dell’attività devono essere muniti di un certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale (ASL), apposto in modo tale da essere visibile ai clienti e alle autorità preposte ai controlli.
3. L’esercizio dell’attività di OAS può essere svolto nella forma di ditta individuale o di società di persone o di società cooperativa, i cui soci devono essere in possesso dei permessi per l’esercizio della medesima attività, rilasciati dalle autorità competenti.
4. L’esercizio dell’attività di OAS è vietato in luogo pubblico. Chiunque in luogo pubblico esercita l’attività di OAS è punito con la reclusione fino a tre anni. Chiunque ricorre in luogo pubblico a prestazioni di natura sessuale con soggetti esercenti l’attività di OAS è punito con la multa da 1.000 a 3.000 euro.
Art. 2.
1. È istituito il registro professionale degli OAS, da tenere presso ogni questura. Ad esso possono iscriversi i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, in possesso di apposita certificazione sanitaria rilasciata dai competenti servizi delle ASL che ne attesti la sana costituzione fisica.
2. La certificazione di cui al comma 1 è valida per tre mesi; essa deve essere esibita, da parte dei soggetti esercenti l’attività di OAS, su richiesta dei clienti o delle autorità.
3. Il questore può vietare l’esercizio dell’attività di OAS per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico, mediante la sospensione o la radiazione dal registro di cui al comma 1. Chi, in seguito alla sospensione o alla radiazione dal registro, continua ad esercitare l’attività di OAS, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 3.000 euro.
4. Nei registri di cui al comma 1, in un’apposita sezione, sono tenuti a iscriversi i soggetti con permesso di lavoro inerente l’attività di OAS, rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea o dalla Svizzera, qualora esercitino l’attività in Italia per un periodo determinato.
Art. 3.
1. I proventi dell’attività di OAS sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Nel caso in cui l’attività è esercitata in forma individuale, sono obbligatorie l’apertura di un’apposita partita IVA, l’iscrizione al regime pensionistico autonomo obbligatorio presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’iscrizione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le malattie professionali inerenti l’attività di OAS, riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, sono coperte mediante l’assicurazione INAIL.
2. Nell’esercizio dell’attività di OAS è obbligatorio l’uso del profilattico per qualsiasi tipo di prestazione. L’eventuale danneggiamento del profilattico durante una prestazione deve essere denunciata, da parte del soggetto esercente l’attività di OAS, alle autorità sanitarie competenti, entro il primo giorno feriale successivo all’evento, con indicazione delle generalità del cliente.
Art. 4.
1. L’attività di OAS può essere pubblicizzata sulla stampa quotidiana e periodica non destinata espressamente a minori; la pubblicità dell’attività di OAS mediante spot televisivi o radiofonici è consentita tra le ore 23 e le ore 6. È vietata la pubblicità dell’attività di OAS mediante manifesti stradali.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino a tre anni e con una sanzione pecuniaria fino a 3.000 euro.
Art. 5.
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 6.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogata.

You must be logged in to post a comment Login