Abbiamo incontrato la Delegata alle Pari Opportunità, avv. Patrizia Menanno, per un confronto sul tema del riconoscimento delle unioni civili. La Delegata sta lavorando alla stesura del Regolamento che, grosso modo, dovrebbe ricalcare quanto segue.
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
ART. 1 – Istituzione del Registro delle Unioni Civili
E’ istituito presso il Comune di Formia il Registro Amministrativo delle unioni civili.
ART. 2 – Definizione
Ai fini del presente Regolamento si definisce unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate tra loro da un vincolo affettivo che non sia giuridico (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela e amministrazione di sostegno), coabitanti e residenti nel Comune di Formia, che abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi (art. 4 comma 1 D.P.R. 223/1989 Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
ART. 3 – Finalità
Il Comune di Formia adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini, favorendone l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
Il Comune di Formia, nell’ambito delle proprie autonomie amministrative, tutela la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto.
Il Comune di Formia considera prioritari gli interventi nelle seguenti materie: casa; sanità e servizi sociali; politiche per giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione; scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione; trasporti.
Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
ART. 4 – Procedimento
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.
Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell’anagrafe del Comune di Formia, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
Per l’accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente nel Comune di Formia.
ART. 5 – Requisiti per l’iscrizione e il rilascio dell’Attestato
L’iscrizione può essere richiesta da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate tra loro da un vincolo affettivo inteso come reciproca assistenza morale e materiale, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Formia e coabitanti dallo stesso periodo di tempo.
Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle unioni civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l’Ufficio Comunale competente, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e compilino la Domanda di iscrizione del Registro Amministrativo delle unioni civili (all.1).
L’iscrizione non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.
L’Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati l’ “Attestato di unione civile”, basata sul vincolo affettivo, in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento a famiglia anagrafica contenuto all’art. 4 del DPR 223/1989 va inteso esclusivamente in senso anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della Costituzione.
L’Ufficio competente verifica l’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’attestato.
ART. 6 – Cancellazione dal Registro
1 La cessazione della situazione di coabitazione o di residenza nel Comune di Formia produce la cancellazione dal Registro. In tal caso, la cancellazione avviene d’ufficio, a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire, altresì, dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale istanza è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate.
2 Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l’Ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione una comunicazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o al reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
3 L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio continua a godere il convivente superstite.
ART. 7 – Ambito e modalità di applicazione
La disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Con successiva delibera della Giunta Comunale da assumersi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente regolamento si provvederà all’organizzazione del Registro ed alla disciplina degli atti relativi.

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