FORMIA – Sale slot, Rak-Menanno: “Stop alle polemiche, ecco la nostra proposta”

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“Stucchevoli e strumentali”. Così l’assessora alle Attività Produttive Clide Rak e la delegata alla Legalità Patrizia Menanno definiscono le polemiche scatenate su blog e giornali per i presunti ritardi nell’approvazione del regolamento sulle sale da gioco.

“Altro che inerzia – spiegano -. Quello del Gioco d’Azzardo Patologico è un tema delicato che richiede grande attenzione. Il tempo trascorso è servito a produrre gli studi preliminari, ad acquisire i dati sanitari, a mappare i locali formiani che al loro interno hanno installato vlt o slot. Abbiamo studiato a fondo la legislazione e la giurisprudenza esistente sull’argomento, sino all’ultimissima sentenza del Tar Liguria, la n. 189 dello scorso febbraio. “Il lavoro è stato complesso e laborioso ma oggi può dirsi completato. Sono argomenti seri questi su cui non è il caso di imbastire polemiche basate su retropensieri e argomentazioni fantasiose. Non si può essere superficiali – sostiene il tandem Rak-Menanno -, né recepire acriticamente proposte di regolamento o regolamenti già adottati solo perché ci si vuole mostrare tempestivi.
Alla celerità abbiamo preferito la serietà del lavoro di cui oggi siamo pienamente soddisfatte e che sottoponiamo alla cittadinanza nella sua veste di proposta definitiva, perché possa essere arricchita con diversi contributi, prima del passaggio definitivo in Consiglio Comunale”.

IL TESTO DEL REGOLAMENTO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO E DEI GIOCHI LECITI – DELEGATA ALLA LEGALITA’ – ASSESSORA AA.PP.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni, di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss. modifiche e integrazioni e dalla Legge Regione Lazio 5 agosto 2013 n. 5.

ART. 2 OBIETTIVI
1. Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la salute cittadina, la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica e nell’intento di limitare le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi soprattutto sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli; inoltre, è finalizzato a garantire il corretto rapporto con l’utenza e ad incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
2. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all’art. 41 della Costituzione;
b) tutela dei minori e degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP); contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dalla sindrome da GAP e dall’effetto che questa ha nei contesti familiari;
c) tutela della salute e della quiete della collettività, dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana.
3. L’Amministrazione anche con adeguate politiche sociali intende prevenire il gioco patologico, attraverso iniziative di informazione, educazione e valorizzazione delle forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

ART. 3 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento ed in base alla Legge Regionale 5 agosto 2013 n. 5 si intende per:
a) Gioco d’azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art.110 commi 6 lett. a) e b) e 7 del R.D. 773/1931 e ss.mod. e nelle altre forme del gioco lecito previste dalla normativa vigente;
b) Gioco d’azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), che specifica come la patologia sia legata all’azzardo e non a una forma di gioco in sé;
c) Sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine, video lottery e/o ogni altra forma di gioco lecito previsto dalla normativa vigente.
2. Ai fini del presente Regolamento le tipologie dei giochi trattati sono:
a) quelle previste dall’art.110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi;
b) apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS;
c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (juke box); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla-bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari; apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: giochi a gettone azionati da ruspe e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento e spettacolazione esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 4 GIOCHI VIETATI
1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei circoli ed associazioni di qualunque specie, all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi e nelle pertinenze di edifici di culto.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.
4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 5 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita Tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica di gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la Tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all’obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

ART. 6 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITE IN DENARO E BILIARDI
1. Le categorie di apparecchi di cui al presente articolo sono le seguenti:
a) Apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso, il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
b) Apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
c) Apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lett. c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lett. a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
d) Apparecchi di cui all’art. 110 comma 7 lett. c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
e) Biliardi.
2. L’installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La SCIA va inoltrata esclusivamente in via telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune.
3. I locali biliardo dovranno essere in possesso della relazione tecnica contenente la solidità del piano di appoggio (minimo kg. 600/mq); dovranno possedere il certificato di prevenzione incendi, piano di sicurezza ed evacuazione, accessibilità ai vigili del fuoco.

ART. 7 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
1. Essi sono: giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, X-box), giochi con il computer senza il collegamento ad internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS. All’interno dell’esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti, rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco.

ART. 8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS;
– Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
– Art. 38, commi 1 e 5 del DL. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
– Art. 22, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall’art. 38 comma 5 del DL. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
– L.R. 29 novembre 2006 n. 21;
– L.R. 19/2008;
– Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonchè le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;
– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 “Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all’art. 110 comma 6 lett. b del TULPS;
– Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l’installazione di apparecchi di gioco di cui all’art. 10 comma 6 del TULPS in esercizi commerciali ed altro;
– D.L. del 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189;
– L.R. 5 agosto 2013 n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP).

TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO

ART. 9 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L’apertura, l’ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede nell’attività di sala da gioco sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazione da parte dell’ufficio competente.
2. In caso di mero subingresso nell’attività di una sala da gioco, il subentrante dovrà chiedere l’autorizzazione ma non è tenuto a presentare allegata documentazione prevista dall’art. 10 comma 4 Titolo II del presente Regolamento, eccetto copia del documento d’identità del sottoscrittore.
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento sono disciplinati, oltre che dal presente atto, dal DPR n. 447/98 e dalle disposizioni in materia di sportello unico.

ART. 10 PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO
1. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) rilascia l’autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di sala da gioco, su istanza dell’interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione d’uso, previo parere degli organi tecnici preposti all’analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell’istruttoria.
2. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L’istanza, in bollo, per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società, associazione o circolo privato) e di eventuali soci e i dati della Ditta, comprensivi di denominazione/ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
b) la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
c) il titolo di disponibilità dei locali sede dell’esercizio, con allegata planimetria in scala degli stessi e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate;
d) l’ubicazione e i dati catastali dei locali sede dell’attività con indicazione della superficie destinata all’attività di sala da gioco, di quella destinata a somministrare e ai servizi;
e) autodichiarazione attestante il rispetto delle distanze minime previste dai luoghi sensibili ex art. 12 “collocazione sale da gioco” del presente regolamento;
f) l’autocertificazione antimafia;
g) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
h) la descrizione dell’insegna;
i) l’indicazione dell’orario di apertura e chiusura dell’attività.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
b) copia del certificato di agibilità dei locali con destinazione d’uso commerciale;
c) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all’installazione degli apparecchi da gioco e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
d) valutazione previsionale dell’impatto acustico con le misure per il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, della norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) copia del documento d’identità del sottoscrittore.

ART. 11 CARATTERISTICHE DEI LOCALI
1. I locali destinati alle sale da gioco di cui all’art. 86 comma 1 e gli esercizi di cui all’art. 88 del TULPS dovranno avere destinazione d’uso commerciale e collocazione dei locali al piano terra.
2. I locali destinati alle sale da gioco devono rispettare la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e la normativa in materia d’impatto acustico.

ART. 12 COLLOCAZIONE SALE DA GIOCO
1. Le sale da gioco devono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 300 da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, centri anziani, stabilimenti balneari e spiagge; tale distanza dovrà essere calcolata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso;
2. Le sale da gioco devono essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 100 da istituti bancari, sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti, di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.

ART. 13 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO
1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno delle sale il materiale informativo, anche predisposto dal Comune e dalle ASL, diretto ad evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
2. In tutte le sale da gioco deve essere esposta la Tabella di cui al presente Regolamente.
3. In tutte le sale da gioco, nelle sale biliardo e nei locali dove sono allestiti gli apparecchi dovranno essere esposte in luogo visibile le tariffe orarie o per singola partita di ciascun gioco presente.
4. I congegni di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati o in area ben visibile che possa garantire idonea sorveglianza o in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale, nel qual caso l’esercente deve prevedere idonea video-sorveglianza.
5. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
1. In caso di licenza di somministrazione, dovrà essere esposto in modo visibile un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

ART. 14 DIVIETO DI PUBBLICITA’
1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro.
2. E’ vietato, altresì, l’utilizzo di termini quali: casinò, slot machine o altri che richiamino il gioco d’azzardo.
3. E’, inoltre, vietato esporre all’esterno della sala giochi insegne, cartelli o altro che pubblicizzino l’attività secondaria e complementare di somministrazione o materiale pubblicitario di produttori e/o distributori di alimenti e/o bevande.
4. E’, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

ART. 15 ORARI
2. Per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del RD 773/1931 presenti in esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS è previsto, un orario come disciplinato da apposita ordinanza sindacale, con un massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle 24.00 e con l’obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l’orario praticato.
3. Le chiusure infrasettimanali e festive delle sale da gioco sono facoltative.
4. Gli orari adottati e le eventuali chiusure infrasettimanali e festive dovranno essere rese note al pubblico con l’esposizione di apposito cartello sia all’interno che all’esterno del locale. Gli stessi orari dovranno essere rispettati anche per le attività di somministrazione eventualmente previste all’interno delle sale da gioco.

TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 16 DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

1. L’esercizio del gioco, in qualunque forma, nelle rivendite di tabacchi, edicole, internet point, phone center o nei circoli privati autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, richiede una comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
2. L’esercizio del gioco, in qualunque forma, nelle rivendite di tabacchi, edicole, internet point, phone center o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del TULPS dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
3. In conformità a quanto previsto per le sale da gioco, ex art. 12 del presente Regolamento, anche per gli esercizi aperti al pubblico è fatto divieto di installazione di giochi con vincita in denaro se ubicati ad una distanza inferiore a mt. 300 da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, centri anziani, stabilimenti balneari e spiagge; tale distanza dovrà essere calcolata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso ed inferiore a mt. 100 da istituti bancari, sportelli Bancomat o postali, agenzie di prestiti, di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.
3. L’istanza, in bollo, per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società, associazione o circolo privato) e di eventuali soci e i dati della Ditta, comprensivi di denominazione/ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
b) la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
c) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (per i circoli privati senza somministrazione);
b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per i circoli privati senza somministrazione);
c) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all’installazione degli apparecchi da gioco e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
d) dichiarazione del rispetto delle distanze di cui all’art. 12 Titolo II del presente Regolamento;
e) dichiarazione di un tecnico abilitato sulla sorvegliabilità dei locali;
f) copia del documento d’identità del sottoscrittore;
g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all’unione Europea e residenti in Italia.
5. Il SUAP entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta e acquisiti i pareri tecnici favorevoli, provvederà a rilasciare l’autorizzazione o a comunicare il diniego motivato.
6. L’eventuale documentazione mancante, richiesta dagli uffici competenti, dovrà essere integrata entro 30 giorni pena il rigetto dell’istanza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. L’autorizzazione comunale rilasciata decade d’ufficio in caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto dell’autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall’art. 99 del TULPS;
f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune, o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’art. 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare; per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione; per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previstI dalle vigenti normative: l’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i); per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione.
2. L’autorizzazione comunale può essere revocata:
a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo salute e quiete pubblica, sicurezza urbana, viabilità;
c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al successivo comma 5.
3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa:
a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;
b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento;
c) per motivi di igiene e di osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità;
d) la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento, è la seguente:
– 15 giorni nel primo caso di abuso;
– 60 giorni nel secondo caso di abuso.
4. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala da gioco e assimilabili che cessa di esercitare l’attività a qualunque titolo, deve trasmettere all’ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l’originale dell’autorizzazione stessa. L’avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall’obbligo di comunicare la cessazione e restituire l’autorizzazione. In caso di morte del titolare, l’obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 18 SANZIONI
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della Legge Regione Lazio 5 agosto 2013 n. 5 sono punite come previste dall’art. 12 della stessa Legge; la sanzione è irrogata dal Comune che ne incamera i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50% a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo e/o per il supporto a progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale da destinare a persone con accertate e documentate problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico ed alle relative famiglie.
3. Le altre violazioni al presente regolamento comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000 Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16 comma 2 della Legge 689 del 1981 in euro 500.

ART. 19 NORME TRANSITORIE
1. Le sale da gioco e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di esercizio.
2. Le domande in itinere verranno esaminate ed autorizzate in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 20 NORME FINALI
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per il rilascio di licenze di pubblici esercizi per sale giochi” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34/1999.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

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